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Isola Bergamasca: Ecoisola vince la causa contro i comuni

eco_isola«La giustizia alla fine paga sempre per chi fa gli atti nel rispetto della legittimità, ciò che invece non è stato per gli undici comuni che hanno deciso di recedere dalla società Ecoisola esercitando un abuso di potere, come sindaci, in violazione dell'articolo 42, comma 4, del testo Unico degli Enti Locali».

Così il presidente di Ecoisola Giacomo Rota ha commentato la notizia che dà ragione alla società che gestisce la raccolta rifiuti nell'arbitrato contro gli undici comuni dell'Isola (Bonate Sopra, Bonate Sotto, Brembate, Carvico, Chignolo d'isola, Medolago, Ponte San Pietro, Presezzo, Terno d'Isola, Villa d'Adda, Solza) e che condanna questi comuni al pagamento delle spese sostenute, che si aggirano sui circa duecento mila euro, oltre ad eventuali danni che Ecoisola si riserva di chiedere.

La decisione presa dal Collegio Arbitrale, composto da tre avvocati nominati dal Tribunale di Bergamo (avvocati Mariacarta Giorgetti, presidente, Claudio Maroncelli e Antonio Di Vita) è giunta nella giornata di venerdì 5 giugno agli undici comuni interessati, di cui sette alle prese con le elezioni amministrative: Bonate Sopra, Bonate Sotto, Brembate, Carvico, Chignolo d'isola, Presezzo, Terno d'Isola.

L'arbitrato era stato chiesto dalla società Ecoisola contro gli undici comuni soci, poiché avevano revocato la loro partecipazione con la motivazione che Ecoisola aveva modificato lo Statuto inserendo delle attività non previste. Ora giunge come una mazzata il dispositivo del Collegio Arbitrale, che punto per punto precisa e ribadisce che: la deliberazione straordinaria di Ecoisola del 20 dicembre 2007( di aver inserito altre attività) non ha comportato una modificazione dello Statuto sociale rilevante ai fini di quanto previsto dall'art. 2437 Codice Civile, e quindi non poteva essere un motivo per i comuni per recedere dalla società; i comuni hanno esercitato il diritto di recesso violando la norma dell'articolo 42, comma 4, del testo Unico Enti Locali; il lamentato controllo analogo non costituisce condizione legittima al diritto di recesso da parte dei comuni; dichiara inefficaci le dichiarazioni di recesso notificate dai comuni ad Ecoisola; rigetta la richiesta di condanna della società a liquidare le azioni possedute dai comuni secondo il loro valore di mercato.

A queste decisioni, il lodo pone a carico dei tutti i comuni le spese spettanti al Collegio in complessivi 120 mila euro, 6.000 euro per spese di segreteria, oltre ad altri 28.524 per spese del giudizio arbitrale e le spese generali.

(fonte: Eco di Bergamo)


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